Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 19315 del 29 Settembre 2016
L'impossibilità sopravvenuta parziale al lavoro per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento semre che , in base ad un giudizio "ex ante" - che tenga conto delle dimensioni dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore (nel caso di specie detenuto) nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore assenza, e della possibilità di affidare ad altri le sue mansioni - emerga un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l'interesse dal datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Impossibilità della prestazione e carcerazione: licenziamento
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797